Art. 8.

      1. La sospensione degli adempimenti che hanno per oggetto il pagamento di imposte, di tributi o di contributi determina la maturazione di interessi al tasso legale a favore della pubblica amministrazione competente. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, si applicano per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.